sabato 27 dicembre 2008

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cpt ai privati inchiesta sugli appalti

gradisca, rivolta nel cpt delle coop

Blog un pò alla deriva,

Incontro una difficoltà grande, ora come ora, portare avanti sta cosa. In parte perchè non è che poi abbia sto gran tempo a disposizione, ma anche e soprattutto perchè spesse volte mi areno su questioni e non ne vengo propio fuori. Poi il c'è il problema che mi mancano nozioni a nastro e il discorso appare sempre di più " a spanne". Il che non mi piace affatto.
Ho trovato un articolo di Iside Gjergji interessante per la questione della natura giuridica del trattenimento.

giovedì 28 agosto 2008

normativa italiana legge 40/98


prima della legge 40/98

Dagli anni settanta si ha una forte immigrazione in Italia. Si tratta di un fenomeno, all’inizio, favorito da un atteggiamento di minor controllo che, in generale, era ravvisabile nei paesi dell' l'Europa meridionale rispetto a quello, praticamente opposto, dei paesi settentrionali.

I fattori propulsivi del fenomeno migratorio sono sempre quelli: gli stranieri fuggono da Paesi in guerra, con conflitti, in cui c'è povertà o ancora dove si violano ampiamente di diritti dell’uomo e si dirigono verso Stati in calo demografico e dove forte è la richiesta di mano d’opera; si spostano in Paesi per di ricongiungimento familiare, più ampie possibilità di studio e formazione e, ancora, per ricevere protezione ed asilo.
La permanenza di tali fattori ci lascia intendere che il fenomeno migratorio al nostro Paese non è destinato a finire entro breve. Anzi.

Inizialmente si pensava che questa forte immigrazione fosse un qualcosa di temporaneo e non si è saputo adeguatamente farvi fronte .


La normativa prima della legge 40 appare non sempre coerente nei fini perchè da un lato si intendeva contrastare l'immigrazione clandestina ed il lavoro illegale degli stranieri e si consentiva sostanzialmente solo la chiamata nominativa di lavoro; dall'altro lato, l'intervento successivo di provvedimenti di regolarizzazione finiva per vanificare tali propositi e direttive incentivando l’immigrazione nel nostro Paese per le aspettative di essere comunque poi regolarizzati. Il blocco degli ingressi di lavoro, inoltre, pur in presenza dei fattori propulsivi di immigrazione determinava l’aumento degli affari per chi sfrutta la manodopera clandestina.

La scarsa riuscita nella gestione di tali situazioni ha poi dato, all’opinione pubblica, la sensazione che l’immigrazione fosse, in realtà, un’invasione. E ciò ha determinato un’alterazione nella percezione della persona e fatti commessi dallo straniero.

Un aspetto criticabile, in questa normativa, si può percepire, ancora, con riguardo alla politica di contenimento dell’immigrazione clandestina cui non si accompagnava nessuna efficace misura di integrazione per chi era presente legalmente sul territorio.

In una situazione in cui non si era ben colta la dimensione del problema e strategie efficaci per la gestione, l’atteggiamento fatto proprio dal legislatore si dirigeva, fino al 98, nel senso non di favorire un maggior numero di ingessi o di combattere il fenomeno del lavoro nero, ma di reprimere ancora più duramente l’ingresso illegale. Alla chiusura degli ingressi poi seguivano, ciclicamente, nuovi provvedimenti di regolarizzazione che "incentivavano" a loro volta questo ingresso illegale.


Sembrerebbe che la legge 40/98 non sia stata fatta per sopperire all’emergenza sociale immigrazione ma per adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale; Bonetti sottolinea a sostegno di tale tesi che, contestualmente allo svolgersi dei lavori intorno a tal legge, l’Italia veniva “esaminata” per essere ammessa in Schengen.

Con tale legge, che di basava sulla presa di coscienza che l'immigrazione, da noi,i è un fenomeno in un certo senso ordinario, ci si proponeva di dare una normativa organica in tema di condizione giuridica dello straniero extracomunitario; tale obiettivo non veniva però raggiunto, vista la mancata nuova regolamentazione del diritto di asilo, della condizione degli asilanti e delle domande di asilo, aspetti che restavano disciplinati dalla normativa previgente. La scelta di non trattare questi aspetti insieme appare ancora più criticabile perchè molti sono gli stranieri che scappano da situazioni critiche e richiedono asilo.

La legge 40/98 non entrava in vigore completa, mancandovi alcuni strumenti attuativi; è stata inoltre oggetto di modifiche da parte del Governo: sulla base della stessa questi è intervenuto, in particolare, per correggere alcuni aspetti che non permettevano di coordinare la normativa nuova con la precedente. In tale testo non è prevista la regolarizzazione di soggetti presenti sul territorio irregolarmente, ma vi si procede con vari atti normativi successivi.


L’effettività dei provvedimenti di espulsione è stata rafforzata con l’istituzione di questi centri di permanenza(attivati i primi centri nel luglio –agosto 1998) previsti dall’articolo 14 del tu dove gli stranieri espulsi possono stare sotto il controllo delle forze di polizia per un tempo limitato in casi di impedimento della sua esecuzione immediata.

Con la legge 40/98 si rafforza il controllo delle attività criminali dei trafficanti di persone (apposizione di norme penali contro il favoreggiamento dell’ingresso illegale o della permanenza illegale di stranieri clandestini).

legge 189/2002

Al cambio di governo si pone l'accento sulla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina principalmente con due azioni ( si pongono in essere un insieme di misure con cui ci si propone di rendere più solerte la applicazione della normativa del 1998 e si da luogo ad una nuova riforma in tema di immigrazione ed asilo); si lasciano in secondo piano invece altri obiettivi previsti dalla normativa del 1998, vale a dire aumento della possibilità legali di ingresso per lavoro ed aumento delle misure di integrazione sociale per gli stranieri entrati regolarmente.

C'è da osservare come anche a base di tale testo c'è la considerazione che l'immigrazione un fenomeno "ordinario" nel nostro Paese.

Le nuove disposizioni sono volte ad ottenere un maggior controllo del territorio dello Stato, ed al fine di ottenere ciò si incide fortemente sui diritti fondamentali di cui è titolare pure lo straniero.

comunitarizzazione Schengen

In materia d’immigrazione e di asilo si sono avute importanti modifiche con la “comunitarizzazione” prevista dal Trattato di Amsterdam.

Le materie comunitarizzate:

1) controllo delle frontiere

2) rilascio dei visti

3) circolazione dei cittadini dei Paesi terzi all’interno del territorio comunitario

4) misure in materia di asilo (competenza ad esaminare le domande di asilo, attribuzione della qualifica di rifugiato, concessione e revoca dello status di rifugiato)

5) misure applicabili ai rifugiati e sfollati (protezione temporanea, equilibrio degli sforzi tra gli Stati che ricevono rifugiati e sfollati)

6) le misure in materia di politica di immigrazione (condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in Stati membri diversi da quelli in cui risiedono legalmente)

Si tratta di aspetti che prima rientravano nella giurisdizione interna degli Stati e che erano oggetto di cooperazione intergovernativa.

Con le modifiche di Amsterdam le competenze degli Stati rimangono, su questi punti, residue. In tema di ingresso e soggiorno lo Stato può assumere disposizioni che però non si pongano in contrasto con diritto comunitario e norme internazionali; ed ancora questi detiene competenze per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.


Con il Consiglio Europeo tenutosi a Tempere del 1999 si sono poste alcune indicazioni generali per iniziative ed azioni della Comunità nell’ottica di uno “spazio di libertà di sicurezza e giustizia”e quindi concernenti anche il tema dell’immigrazione.

Alcune di queste indicazioni vengono riprese successivamente nel c. eu. Di Siviglia e di Salonicco.

sabato 14 giugno 2008

decreto legge 23 maggio 2008, n. 92
  • art 1 decreto
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero o l'allontanameno del cittadino"comunitario" non solo nei casi prevdeuti dalla legge, ma anche quando questi soggetti siano condannati ad una pena superiore a due anni di reclusione. Si rende più facile, durante la vigenza del decreto, l'espulsione e l'allontanamento visto che la norma del 235 cp, prima del decredo, prevede come possibile prsupposto per poter disporre tali misure di sicurezza una condanna non inferiore ad10 anni di reclusione. Come sanzione alla trasgressione delle stesse è prevista la reclusione da 1 a 4 anni.

Il 312 cp prevede che per i reati del titolo in cui si inserisce (Dei delitti contro la personalità dello Stato) l'esplusione dello straniero qualora venga condannato ad una pena limitativa dellalibertà personale; il decreto sostanzialmente conferma questa impostazione prevedendo in aggiunta per i trasgressori una pena detentiva da 1 a 4 anni.

Tra le aggravanti del 61 cp viene inserito «11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.»


  • art 5 decreto

"Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
Viene inserito un art 5bis che va a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "
chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".


  • Art 9 decreto "Centri di identificazione ed espulsione"

il centro di permanenza temporanea ovvero centro di permanenza temporanea ed assistenza non si chiamerà più così ma "centro di identificazione ed espulsione».

martedì 20 maggio 2008

perplessità

Stavo dando un'occhiata all'articolo di Ludovico Marco di oggi sul Sole24Ore e la presentazione a lato di un sunto del progetto di pacchetto sicurezza. Mi lasciano un pò perplessa quelle "aggravanti per i clandestini"( chi commette un reato è clandestino la pena è aumentata di un terzo), mi domando se siano conformi a costituzione cose del genere. E se si se abbiano senso.
O ancora la permanenza nei cpt che si estenderebbe da 2 a 18 mesi. Che dire? Sono perplessa. Perplessa perchè quei due mesi dovevano servire per consentire di "rimpatriare" lo straniero ma adesso quei mesi in più diventano molto simili ad una detenzione. Superano la già precaria proporzione(se mai si possa ipotizzare) tra limitazione della libertà personale e esigenza di rimpatrio.
(si fa riferimento ad una bozza di direttiva europea per questo aumento di trattenimento)


Invece per quanto riguarda la circolazione dei cittadini dell'UE, si è fatta strada l'idea di inserire la possibilità della richiesta di raccolta impronte digitali. Beh come prima cosa mi domando che cosa ciò significhi( quando e per quali motivi c'è raccolta impronte) e poi come lo si giustificherà.

Oppure in tema di richiesta d'asilo, mi chiedo se non sia contradittorio rimandare a casa lo straniero a cui è respita la richiesta e consentire l'appello.

lunedì 19 maggio 2008

"comunitarizzazione" Schengen 1^parte

Il Trattato sull’Unione Europea ( TUE del 1992) prevedeva la convocazione di una conferenza intergovernativa (CIG) perché si revisionassero alcune sue disposizioni

(“Articolo N1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 2. Una conferenza dei Rappresentati dei Governi degli Stati membri sarà convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali è prevista una revisione.”)

Così nel corso del 1995 si è giunti con un gruppo di riflessione presieduto da Carlos Westendorp ad una relazione che era un po’ il sunto di un’analisi di tutte le possibili opzioni da vagliare in Conferenza intergovernativa.

Come indica la relazione Westendorp, ci si pone tre obiettivi:

· “making Europe more relevant to its citizens;

· enabling the Union to work better and preparing it for enlargement;

· giving the Union greater capacity for external action.”

Con riguardo al primo obiettivo, si richiama la tematica della libertà e sicurezza interna. La protezione dei cittadini, si osserva, è essenzialmente nelle mani degli Stati, ma vista la sempre maggiore e più pericolosa organizzazione internazionale del crimine e della immigrazione illegale si deve intervenire con risposte comuni e che seguano un approccio pragmatico. “This protection of citizens’ security at European level must not diminish individual safeguards”. “Many of us take the view that, in order to act more efficiently, we need to put fully under Community competence matters concerning third country nationals, such as immigration, asylum and visa policy, as well as common rules for external border controls. Some would also like to extend Community competence to combating drug addiction and fraud on an international scale, and to customs cooperation.”

Tale relazione viene trasmessa al Consiglio europeo di Madrid nel dicembre del 1995.

Il Consiglio europeo apre formalmente il negoziato nel 1996, dopo aver consultato come dovuto Commissione e Parlamento europeo.

Il risultato dei lavori della CIG è il Trattato di Amsterdam che contiene un allegato e 13 protocolli.

(in particolare tra questi:

· protocollo sull’integrazione del sistema di Schengen nell’ambito dell’Unione europea;

· protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda in merito al nuovo titolo IV del trattato CE “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”;

· protocollo sulla posizione della Danimarca in merito al nuovo titolo IV “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” del trattato CE ed alcuni aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune;

· protocollo sul diritto di asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;

· protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne.)

Con questo Trattato è stato introdotto anche un nuovo titolo IV TCE “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” ed un nuovo titolo VI TUE che si occupa di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; sono poi inserite disposizioni che disciplinano l’integrazione del sistema Schengen nell’ambito dell’Unione europea.

domenica 18 maggio 2008

Convenzione di Schengen e Accordo di applicazione

1) Accordo di Schengen
2) Convenzione di applicazione di Schengen
3) cd "comunitarizzazione" di Schengen
4) normativa italiana

1)Nel 1985 Stati del Benelux, Francia e repubblica Federale di Germania hanno deciso di creare gradualmente fra di loro uno spazio senza frontiere. L'accordo esprime una cooperazione intergovernativa in risposta ad un dibattito sulla libera circloazione delle persone che si era creato in quel periodo ed in relazione al qual argomento in sede di Comunità europea non si prospettava alcun accordo (vista la disparità di vedute in proposito).

L'Accordo di Schengen prevede misure a breve termine e misure a lungo termine e non tratta solo di minori controlli per le persone ma per esempio di controlli nel trasporto merci (seppur marginalmente)trasporto professionale di persone su strada, trasporto ferroviario, e ancora di cooperazione giudiziaria e di polizia nonché di armonizzazione di normative interne.
Le parti piu interessanti dell'Accordo trattano:
  • un impegnoo a ravvicinare le politiche di visti e di garantire una lotta contro l’immigrazione clandestina.(art 7)
  • un impegno ad intensificare la cooperazione tra autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta contro la criminalità (in special modo traffico illecito di stupefacenti e di armi, immigrazione clandestina, frode fiscale e doganale, contrabbando) ed a migliorare lo scambio di informazioni in proposito nonché a rafforzare reciproca assistenza per la lotta contro i movimenti irregolari di capitali. (art 9).
  • l’obbiettivo in materia di circolazione delle persone che è quello di eliminare controlli alle frontiere comuni e per farlo ci si avvarrà, se necessario,di una armonizzazione delle norme relative a divieti e restrizioni che hanno di mira la salvaguardi della sicurezza e la lotta all’immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.
  • un impegno ad avviare trattative per realizzare, tra le parti contraenti, intese tra forze di polizia in materia di ricerca e criminalità;cercheranno di risolvere al meglio difficoltà nascenti dall’applicazione di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione. Si vaglierà inoltre che mezzi utilizzare per una lotta comune alla criminalità.(art 18).
  • la previsione di armonizzazioni di normative interne relative a stupefacenti, armi ed esplosivi, dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi, nonché è prevista armonizzazione in tema di politiche di visti e condizioni di ingresso e ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri extracomunitari.(artt 19,20)
Nel 1990 viene elaborata la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (14 giugno 1985) che è entrata in vigore nel 1995 e che ha prmesso di abolire i controlli interni tra Stati firmatari e di costituire una frontiera esterna la cui "gestione" è rimessa a procedure comuni.
Le parti più interessanti:
  • si esordisce stabilendo che potrà avvenire il passaggio entro le frontiere interne senza controlli;con gli unici limiti, in base ai quali si consentiranno controlli, dell’ ordine pubblico e sicurezza nazionale. Tale limitazione che dovrà essere comunque adeguata
  • L’art 5 tratta dei soggiorni brevi non superiori a tre mesi che è concesso a stranieri che soddisfino tutta una serie di condizioni(essere in possesso di documenti validi che consentano l’attraversamento della frontiera; essere in possesso di un visto valido se richiesto; provare se necessario scopo e condizioni del soggiorno e di avere mezzi sufficienti per la durata dello stesso e per il ritorno; non essere segnalato ai fini della non ammissione;non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti). Quindi allo straniero che non soddisfacesse tutte queste condizioni dovrebbe essere rifiutato l’ingresso a meno che non sussistano motivi umanitari o di interesse nazionale o obblighi internazionali che ne impongano una deroga.
  • Il controllo alle frontiere esterne viene fato dalle autorità competenti nazionali, nel quadro di principi uniformi (art 6)
  • Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per la circolazione delle persone, in particolar modo riguardo ai visti.
  • E’ istituito un visto uniforme per circolare entro le frontiere interne che può durare al massimo tre mesi. La disciplina di questo visto e del rilascio è prevista agli articoli 11-17.
  • L’articolo 18 tratta dei visti di durata superiore ai tre mesi. Tali documenti sono nazionali e consentono di poter circolare anche nel territorio degli altri stati contraenti purché si sia in possesso di determinate condizioni e non si sia segnalati dalla parte contraente del territorio in cui lo straniero voglia transitare.
  • l’art 23 che sancisce che qualora una delle condizioni per cui lo straniero è ammesso nel territorio venga meno, tale soggetto deve lasciare il territorio delle parti contraenti o se è solo il documento di soggiorno o autorizzazione emesso da una parte contraente a scadere, di ritornare nel paese che lo ha rilasciato.Qualora lo straniero non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà o, ancora, se motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale impongono l’immediata partenza di tal soggetto, si può procedere all’allontanamento dal territorio della Parte contraente che lo ha fermato, alle condizioni definite dalla legge nazionale. Se questa ultima non prevede l’allontanamento, la parte contraente può ammettere l’interessato a soggiornare nel suo territorio.
  • se uno Stato contraente ha posto sotto sorveglianza una persona, può continuare tale attività nell'altro Stato parte solo presentando domanda di assistenza giudiziaria nel territorio di questo ultimo. Se per motivi prticolarmente urgenti non è possibile presentare previamente domanda, sarà possibile comunque continuare l'osservazione nel territorio dell'altro Stato ma a certe condizioni (art 40).
  • i capitoli II e III del titolo III trattano rispettivamente cooperazione giudiziaria in materia penale( quando è accordata) e ne bis in idem( "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualemnte o secondola legge dello stato contraente di condanna, non possa essere eseguita"art 54.)
  • L'art 64 stabilisce che l'iscrizione nel sistema informativo Schengen ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'art 16 della Convenzione europea di estradizione del '57 o dell'art 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutuaassistenza giudiziaria in materia penale del' 62 cos' come modificato dal Protocollo 1 maggio '74.
  • (capitolo V) Quando una persona è condannata a pena privativa della libertà personale o quando è oggetto di misura di sicurezza limitativa della libertà suddetta, ma vi si sottrae, lo stato che le ha disposte può chiedere allo Stato presso il quale si trova il soggetto di provvedere a darne esecuzione. Nell'attesa di documenti a giustificazione della richiesta, tal soggetto sarà osservato a vista e non verrà richiesto il suo consenso per l'applicazione dele misure o sanzioni suddette.
  • capitoli a parte meritano stupefacenti (cap. 6) e armi e munizioni (cap.7) Dove certe norme lascianoo quantomeno incuriositi circa il loro senso e dove ci si fanno catalogazioni su armi .
  • Il titolo IV tratta del Sistema informativo Schengen (SIS) , un sistema di informazione comune per le Parti contraenti per "preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione".
  • Il titolo VI tratta dellaprotezione dei dati personali (tematica per la quale si è maturata già da diverso tempo una certa sensibilità a livello internazionale)

lunedì 24 marzo 2008

CPT - centri permanenza temporanea

Uno straniero che sbarca illegalmente nel nostro territorio spesso finisce nei CPT-A per un periodo di trattenimento/accoglienza. Di questi centri se n'è sentito parlare ultimamente male, si contestano gravi violazioni di diritti che la nostra stessa legge riconosce agli stranieri e anche della dignità umana.
Qual è il loro scopo e perchè sono stati creati?Da chi?Quali sono le criticità legate a questi istituti?