giovedì 28 agosto 2008

comunitarizzazione Schengen

In materia d’immigrazione e di asilo si sono avute importanti modifiche con la “comunitarizzazione” prevista dal Trattato di Amsterdam.

Le materie comunitarizzate:

1) controllo delle frontiere

2) rilascio dei visti

3) circolazione dei cittadini dei Paesi terzi all’interno del territorio comunitario

4) misure in materia di asilo (competenza ad esaminare le domande di asilo, attribuzione della qualifica di rifugiato, concessione e revoca dello status di rifugiato)

5) misure applicabili ai rifugiati e sfollati (protezione temporanea, equilibrio degli sforzi tra gli Stati che ricevono rifugiati e sfollati)

6) le misure in materia di politica di immigrazione (condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in Stati membri diversi da quelli in cui risiedono legalmente)

Si tratta di aspetti che prima rientravano nella giurisdizione interna degli Stati e che erano oggetto di cooperazione intergovernativa.

Con le modifiche di Amsterdam le competenze degli Stati rimangono, su questi punti, residue. In tema di ingresso e soggiorno lo Stato può assumere disposizioni che però non si pongano in contrasto con diritto comunitario e norme internazionali; ed ancora questi detiene competenze per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.


Con il Consiglio Europeo tenutosi a Tempere del 1999 si sono poste alcune indicazioni generali per iniziative ed azioni della Comunità nell’ottica di uno “spazio di libertà di sicurezza e giustizia”e quindi concernenti anche il tema dell’immigrazione.

Alcune di queste indicazioni vengono riprese successivamente nel c. eu. Di Siviglia e di Salonicco.

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