sabato 25 luglio 2009

accordo bilaterale tra Italia ed Algeria. Trattata anche la cooperazione in materia di immigrazione illegale

E' stato siglato il 22 luglio ad Algeri un accordo tra Italia ed Algeria per rafforzare(c'era un precedente accordo del 1999 in materia di lotta al terrorismo, criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e immigrazione illegale che si intende così dinamizzare) in particolare la collaborazione in materia di immigrazione; in tale intesa, firmata dai capi della polizia dei rispettivi Paesi, si prevede, tra l'altro, lo scambio di informazioni ed esperienze e la formazione reciproca tra le polizie dei due paesi.

mercoledì 22 luglio 2009

Stoccolma, 16 luglio. Durante l'incontro del Consiglio informale della Giustizia e Affari interni si è discusso di potenziamento dei poteri dell'Agenzia Frontex nel Mediterraneo per il contrasto all'immigrazione clandestina; dagli esiti della riunione pare si faccia sempre più concreta una strategia di accordi di rimpatrio con i Paesi di provenienza degli immigrati non più bilaterali ma dell'Unione Europea.
(Ministero dell'Interno, ufficio stampa)

giovedì 2 luglio 2009

approvato in Senato il pacchetto sicurezza ed introdotto il reato di clandestinità.
Il 24 giugno 2009 è uscito il rapporto informativo sui cpt e zones d'attente francesi.
Dando una scorsa al LeMonde si trova pure pubblicato il rapporto informativo sulle migrazioni de la Cimade.

mercoledì 1 luglio 2009

appello dei giuristi contro il reato di clandestinità.

E' stato presentato un appello il 25 giugno nel quale si contesta l'introduzione nel ddl in votazione al Senato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in quanto ritenuta priva di fondamento giustificativo ed irragionevole.
La sua sfera apllicativa si andrebbe a sovrapporre rispetto a quella per l'espulsione amministrativa e questo la presenterebbe come irragionevole; inoltre la sanzione penale dovrebbe essere utilizzata come extrema ratio solo ove non si potesse usare altri strumenti idonei alla realizzazione dello scopo.
C'è una presunzione di pericolosità sociale del migrante irregolare che, come già in passato la Corte Costituzionale ha detto, non può essere assunta a fondamento del reato. Con il punire i meri ingresso e presenza irregolari si andrebbe a punire non un fatto materiale, ma una condizione del soggetto andando così anche contro il principio di uguaglianza.
Inoltre l'introduzione di tale norma porterebbe a nuovi processi, "privi di utilità sociale" che andrebbero sempre di più ad ingolfare il funzionamento già lento della giustizia.

E' evidente che il "cavallo di battaglia" di questo appello resta sempre e comunque la questione relativa alla "presuzione di pericolosità", già evidenziata in Corte Costituzionale.