sabato 14 giugno 2008

decreto legge 23 maggio 2008, n. 92
  • art 1 decreto
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero o l'allontanameno del cittadino"comunitario" non solo nei casi prevdeuti dalla legge, ma anche quando questi soggetti siano condannati ad una pena superiore a due anni di reclusione. Si rende più facile, durante la vigenza del decreto, l'espulsione e l'allontanamento visto che la norma del 235 cp, prima del decredo, prevede come possibile prsupposto per poter disporre tali misure di sicurezza una condanna non inferiore ad10 anni di reclusione. Come sanzione alla trasgressione delle stesse è prevista la reclusione da 1 a 4 anni.

Il 312 cp prevede che per i reati del titolo in cui si inserisce (Dei delitti contro la personalità dello Stato) l'esplusione dello straniero qualora venga condannato ad una pena limitativa dellalibertà personale; il decreto sostanzialmente conferma questa impostazione prevedendo in aggiunta per i trasgressori una pena detentiva da 1 a 4 anni.

Tra le aggravanti del 61 cp viene inserito «11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.»


  • art 5 decreto

"Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
Viene inserito un art 5bis che va a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "
chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".


  • Art 9 decreto "Centri di identificazione ed espulsione"

il centro di permanenza temporanea ovvero centro di permanenza temporanea ed assistenza non si chiamerà più così ma "centro di identificazione ed espulsione».