- art 1 decreto
Il 312 cp prevede che per i reati del titolo in cui si inserisce (Dei delitti contro la personalità dello Stato) l'esplusione dello straniero qualora venga condannato ad una pena limitativa dellalibertà personale; il decreto sostanzialmente conferma questa impostazione prevedendo in aggiunta per i trasgressori una pena detentiva da 1 a 4 anni.
Tra le aggravanti del 61 cp viene inserito «11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.»
- art 5 decreto
"Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
Viene inserito un art 5bis che va a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".
- Art 9 decreto "Centri di identificazione ed espulsione"
il centro di permanenza temporanea ovvero centro di permanenza temporanea ed assistenza non si chiamerà più così ma "centro di identificazione ed espulsione».