sabato 2 maggio 2009

Durante il question-time alla Camera del 29/04 si è parlato di estensione del periodo di permanenza nei cie.
Il Ministro dell'Interno Maroni sottolinea come sia praticamente impossibile procedere con l'identificazione e l'espulsione di una grandissima parte dei clandestini visto il poco tempo messo a disposizione per farlo; evidenzia inoltre come in altri Paesi membri ( come Malta, ad esempio), si sia anticipato il contenuto della direttiva rimpatri che prevede la possibilità di un trattenimento fino a 18 mesi.
L'intervento del Ministro è stato sollecitato da Roberto Cota per il gruppo Lega Nord( leggi anche documento in allegato A), il quale ha parlato di una proposta per un trattenimento fino a sei mesi.

Ricordiamo che con il decreto legge 11/2009 (febbraio) si era esteso il tempo di permanenza nei centri; in sede di conversione (aprile) questa modifica non c'è più.


La direttiva rimpatri approvata il 18 giugno 2008 si applica agli irregolari nel territorio di uno Stato membro (lo Stato membro può tuttavia prevedere delle esclusioni nei termini prospettati dalla suddetta direttiva) e non a coloro che beneficiano della libera circolazione di diritto comunitario:
  • prevede norme e procedure comuni al rimpatrio degli stranieri (cittadini di Paesi terzi) clandestini, comunque, si sottolinea, nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale;
  • incoraggia il ritorno "volontario";
  • stabilisce che il trattenimento nei centri deve durare il meno possibile ed è di un massimo di 6 mesi prorogabili tuttavia di altri 12 in casi in cui, nonostante tutti gli sforzi che sia consentito attendersi, l'operazione di allontanamento possa durare di più a causa di una mancata cooperazione dell'immigrato o nei ritardi dell'invio della documentazione da parte dei Paesi Terzi.
  • definisce degli standard minimi da garantire per le condizioni di vita nei centri.
  • prevede garanzie e possibilità di ricorso per i soggetti sottoposti ad espulsione.
  • vi si stabilisce la possibilità di un "divieto di reingresso"( durante il quale non è consentito rientrare nel territorio di uno Stato membro);
  • sono previsti degli standard minimi che possono essere scavalcati da norme di favore non solo dello stesso Stato membro, ma anche in virtù di accordi bilaterali o comunitari;
  • si sottolinea la necesssità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi,
  • nell'applicare la direttiva si deve tenere in debita considerazione: l'interesse superiore del minore, le condizioni di salute del cittadino del Paese terzo; necessario anche il rispetto del principio di "non- refoulement".
alcuni commenti ( da forumcostituzionale e da meltingpot) alla direttiva rimpatri.

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