sabato 27 dicembre 2008
Blog un pò alla deriva,
Ho trovato un articolo di Iside Gjergji interessante per la questione della natura giuridica del trattenimento.
giovedì 28 agosto 2008
normativa italiana legge 40/98
prima della legge 40/98
Dagli anni settanta si ha una forte immigrazione in Italia. Si tratta di un fenomeno, all’inizio, favorito da un atteggiamento di minor controllo che, in generale, era ravvisabile nei paesi dell' l'Europa meridionale rispetto a quello, praticamente opposto, dei paesi settentrionali.
I fattori propulsivi del fenomeno migratorio sono sempre quelli: gli stranieri fuggono da Paesi in guerra, con conflitti, in cui c'è povertà o ancora dove si violano ampiamente di diritti dell’uomo e si dirigono verso Stati in calo demografico e dove forte è la richiesta di mano d’opera; si spostano in Paesi per di ricongiungimento familiare, più ampie possibilità di studio e formazione e, ancora, per ricevere protezione ed asilo.
La permanenza di tali fattori ci lascia intendere che il fenomeno migratorio al nostro Paese non è destinato a finire entro breve. Anzi.
Inizialmente si pensava che questa forte immigrazione fosse un qualcosa di temporaneo e non si è saputo adeguatamente farvi fronte .
La normativa prima della legge 40 appare non sempre coerente nei fini perchè da un lato si intendeva contrastare l'immigrazione clandestina ed il lavoro illegale degli stranieri e si consentiva sostanzialmente solo la chiamata nominativa di lavoro; dall'altro lato, l'intervento successivo di provvedimenti di regolarizzazione finiva per vanificare tali propositi e direttive incentivando l’immigrazione nel nostro Paese per le aspettative di essere comunque poi regolarizzati. Il blocco degli ingressi di lavoro, inoltre, pur in presenza dei fattori propulsivi di immigrazione determinava l’aumento degli affari per chi sfrutta la manodopera clandestina.
La scarsa riuscita nella gestione di tali situazioni ha poi dato, all’opinione pubblica, la sensazione che l’immigrazione fosse, in realtà, un’invasione. E ciò ha determinato un’alterazione nella percezione della persona e fatti commessi dallo straniero.
Un aspetto criticabile, in questa normativa, si può percepire, ancora, con riguardo alla politica di contenimento dell’immigrazione clandestina cui non si accompagnava nessuna efficace misura di integrazione per chi era presente legalmente sul territorio.
In una situazione in cui non si era ben colta la dimensione del problema e strategie efficaci per la gestione, l’atteggiamento fatto proprio dal legislatore si dirigeva, fino al 98, nel senso non di favorire un maggior numero di ingessi o di combattere il fenomeno del lavoro nero, ma di reprimere ancora più duramente l’ingresso illegale. Alla chiusura degli ingressi poi seguivano, ciclicamente, nuovi provvedimenti di regolarizzazione che "incentivavano" a loro volta questo ingresso illegale.
Sembrerebbe che la legge 40/98 non sia stata fatta per sopperire all’emergenza sociale immigrazione ma per adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale; Bonetti sottolinea a sostegno di tale tesi che,
Con tale legge, che di basava sulla presa di coscienza che l'immigrazione, da noi,i è un fenomeno in un certo senso ordinario, ci si proponeva di dare una normativa organica in tema di condizione giuridica dello straniero extracomunitario; tale obiettivo non veniva però raggiunto, vista la mancata nuova regolamentazione del diritto di asilo, della condizione degli asilanti e delle domande di asilo, aspetti che restavano disciplinati dalla normativa previgente. La scelta di non trattare questi aspetti insieme appare ancora più criticabile perchè molti sono gli stranieri che scappano da situazioni critiche e richiedono asilo.
La legge 40/98 non entrava in vigore completa, mancandovi alcuni strumenti attuativi; è stata inoltre oggetto di modifiche da parte del Governo: sulla base della stessa questi è intervenuto, in particolare, per correggere alcuni aspetti che non permettevano di coordinare la normativa nuova con la precedente. In tale testo non è prevista la regolarizzazione di soggetti presenti sul territorio irregolarmente, ma vi si procede con vari atti normativi successivi.
L’effettività dei provvedimenti di espulsione è stata rafforzata con l’istituzione di questi centri di permanenza(attivati i primi centri nel luglio –agosto 1998) previsti dall’articolo 14 del tu dove gli stranieri espulsi possono stare sotto il controllo delle forze di polizia per un tempo limitato in casi di impedimento della sua esecuzione immediata.
legge 189/2002
Al cambio di governo si pone l'accento sulla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina principalmente con due azioni ( si pongono in essere un insieme di misure con cui ci si propone di rendere più solerte la applicazione della normativa del 1998 e si da luogo ad una nuova riforma in tema di immigrazione ed asilo); si lasciano in secondo piano invece altri obiettivi
C'è da osservare come anche a base di tale testo c'è la considerazione che l'immigrazione un fenomeno "ordinario" nel nostro Paese.
Le nuove disposizioni sono volte ad ottenere un maggior controllo del territorio dello Stato, ed al fine di ottenere ciò si incide fortemente sui diritti fondamentali di cui è titolare pure lo straniero.
comunitarizzazione Schengen
In materia d’immigrazione e di asilo si sono avute importanti modifiche con la “comunitarizzazione” prevista dal Trattato di Amsterdam.
Le materie comunitarizzate:
1) controllo delle frontiere
2) rilascio dei visti
3) circolazione dei cittadini dei Paesi terzi all’interno del territorio comunitario
4) misure in materia di asilo (competenza ad esaminare le domande di asilo, attribuzione della qualifica di rifugiato, concessione e revoca dello status di rifugiato)
5) misure applicabili ai rifugiati e sfollati (protezione temporanea, equilibrio degli sforzi tra gli Stati che ricevono rifugiati e sfollati)
6) le misure in materia di politica di immigrazione (condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi in Stati membri diversi da quelli in cui risiedono legalmente)
Si tratta di aspetti che prima rientravano nella giurisdizione interna degli Stati e che erano oggetto di cooperazione intergovernativa.
Con le modifiche di Amsterdam le competenze degli Stati rimangono, su questi punti, residue. In tema di ingresso e soggiorno lo Stato può assumere disposizioni che però non si pongano in contrasto con diritto comunitario e norme internazionali; ed ancora questi detiene competenze per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Con il Consiglio Europeo tenutosi a Tempere del 1999 si sono poste alcune indicazioni generali per iniziative ed azioni della Comunità nell’ottica di uno “spazio di libertà di sicurezza e giustizia”e quindi concernenti anche il tema dell’immigrazione.
Alcune di queste indicazioni vengono riprese successivamente nel c. eu. Di Siviglia e di Salonicco.
sabato 14 giugno 2008
- art 1 decreto
Il 312 cp prevede che per i reati del titolo in cui si inserisce (Dei delitti contro la personalità dello Stato) l'esplusione dello straniero qualora venga condannato ad una pena limitativa dellalibertà personale; il decreto sostanzialmente conferma questa impostazione prevedendo in aggiunta per i trasgressori una pena detentiva da 1 a 4 anni.
Tra le aggravanti del 61 cp viene inserito «11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.»
- art 5 decreto
"Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"
Viene inserito un art 5bis che va a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".
- Art 9 decreto "Centri di identificazione ed espulsione"
il centro di permanenza temporanea ovvero centro di permanenza temporanea ed assistenza non si chiamerà più così ma "centro di identificazione ed espulsione».